Con il provvedimento del 9 ottobre 2025 n. 585, il Garante per la protezione dei dati personali affronta il tema della pubblicazione online, da parte di un Ordine professionale territoriale degli indirizzi di residenza degli iscritti nel file dell’albo professionale ospitato sul sito istituzionale.
Il Garante precisa che: “deve osservarsi che l’indirizzo di residenza di una persona non è un’informazione generalmente nota al pubblico e, pertanto, dalla prospettiva di chi intenda verificare l’effettiva iscrizione all’albo di un soggetto che esercita una determinata professione, l’annotazione all’albo della stessa non può ritenersi necessaria per perseguire la finalità d’interesse pubblico sottesa alla disciplina ordinistica in materia di albi professionali (cfr. art. 61, comma 2, del Codice), che consiste nel tutelare i consociati che entrano in contatto a vario titolo con coloro che esercitano la professione, consentendo di verificare l’effettiva abilitazione professionale e l’iscrizione di tali soggetti al relativo albo”

